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Dott.ssa Barbara Celani, Psicologa Clinica e di Comunità Via Castel Colonna, 34 (Zona Colli Albani) Roma Tel. 3495629087 info@psicologabarbaracelani.com |
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Le regole del presente Codice deontologico sono vincolanti per tutti gli iscritti all’Albo degli psicologi. Articolo 2 L’inosservanza dei precetti stabiliti nel presente Codice
deontologico, ed ogni azione od omissione comunque contrarie al decoro,
alla dignità ed al corretto esercizio della professione, sono punite
secondo quanto previsto dall’art. 26, comma 1°, della Legge 18 febbraio
1989, n. 56, secondo le procedure stabilite dal Regolamento Articolo 3 Lo
psicologo considera suo dovere accrescere le conoscenze sul comportamento
umano ed utilizzarle per promuovere il benessere psicologico
dell’individuo, del gruppo e della comunità. In ogni
ambito professionale opera per migliorare la capacità delle persone di
comprendere se stessi e gli altri e di comportarsi in maniera consapevole,
congrua ed efficace. Lo
psicologo è consapevole della responsabilità sociale derivante dal fatto
che,nell’esercizio professionale, può intervenire significativamente nella
vita degli altri; pertanto deve prestare particolare attenzione ai fattori
personali, sociali,organizzativi, finanziari e politici, al fine di
evitare l’uso non appropriato della sua influenza, e non utilizza
indebitamente la fiducia e le eventuali situazioni di dipendenza dei
committenti e degli utenti destinatari della sua prestazione
professionale. Lo
psicologo è responsabile dei propri atti professionali e delle loro
prevedibili dirette conseguenze. Articolo 4 Nell’esercizio della professione, lo psicologo rispetta la dignità,
il diritto alla riservatezza, all’autodeterminazione ed all’autonomia di
coloro che si avvalgono delle sue prestazioni; ne rispetta opinioni e
credenze, astenendosi dall’imporre il suo sistema di valori; non opera
discriminazioni in base a religione, etnìa,nazionalità, estrazione
sociale, stato socio-economico, sesso di appartenenza,orientamento
sessuale, disabilità. Lo
psicologo utilizza metodi e tecniche salvaguardando tali principi, e
rifiuta la sua collaborazione ad iniziative lesive degli
stessi. Quando
sorgono conflitti di interesse tra l’utente e l’istituzione presso cui lo
psicologo opera, quest’ultimo deve esplicitare alle parti, con chiarezza,
i termini delle proprie responsabilità ed i vincoli cui è
professionalmente tenuto. In
tutti i casi in cui il destinatario ed il committente dell’intervento di
sostegno o di psicoterapia non coincidano, lo psicologo tutela
prioritariamente il destinatario dell’intervento
stesso. Articolo 5 Lo
psicologo è tenuto a mantenere un livello adeguato di preparazione
professionale e ad aggiornarsi nella propria disciplina specificatamente
nel settore in cui opera. Riconosce i limiti della propria competenza ed
usa, pertanto, solo strumenti teorico-pratici per i quali ha acquisito
adeguata competenza e, ove necessario, formale
autorizzazione. Lo
psicologo impiega metodologie delle quali è in grado di indicare le fonti
ed i riferimenti scientifici, e non suscita, nelle attese del cliente e/o
utente, aspettative infondate. Articolo 6 Lo
psicologo accetta unicamente condizioni di lavoro che non compromettano la
sua autonomia professionale ed il rispetto delle norme del presente
codice, e, in assenza ditali condizioni, informa il proprio
Ordine. Lo
psicologo salvaguarda la propria autonomia nella scelta dei metodi, delle
tecniche e degli strumenti psicologici, nonché della loro utilizzazione; è
perciò responsabile della loro applicazione ed uso, dei risultati, delle
valutazioni ed interpretazioni che ne ricava. Nella
collaborazione con professionisti di altre discipline esercita la piena
autonomia professionale nel rispetto delle altrui
competenze. Articolo 7 Nelle
proprie attività professionali, nelle attività di ricerca e nelle
comunicazioni dei risultati delle stesse, nonché nelle attività
didattiche, lo psicologo valuta attentamente, anche in relazione al
contesto, il grado di validità e di attendibilità d informazioni, dati e
fonti su cui basa le conclusioni raggiunte; espone,all’occorrenza, le
ipotesi interpretative alternative, ed esplicita i limiti dei risultati.
Lo psicologo, su casi specifici, esprime valutazioni e giudizi
professionali solo se fondati sulla conoscenza professionale diretta
ovvero su una documentazione adeguata ed
attendibile. Articolo 8 Lo
psicologo contrasta l’esercizio abusivo della professione come definita
dagli articoli 1 e 3 della Legge 18 febbraio 1989, n. 56, e segnala al
Consiglio dell’Ordine i casi di abusivismo o di usurpazione di titolo di
cui viene a conoscenza. Parimenti, utilizza il proprio titolo professionale esclusivamente
per attività ad esso pertinenti, e non avalla con esso attività
ingannevoli od abusive. Articolo 9 Nella
sua attività di ricerca lo psicologo è tenuto ad informare adeguatamente i
soggetti in essa coinvolti al fine di ottenerne il previo consenso
informato, anche relativamente al nome, allo status scientifico e
professionale del ricercatore ed alla sua eventuale istituzione di
appartenenza. Egli deve altresì garantire a tali soggetti la piena libertà
di concedere, di rifiutare ovvero di ritirare il consenso
stesso. Nell’
ipotesi in cui la natura della ricerca non consenta di informare
preventivamente e correttamente i soggetti su taluni aspetti della ricerca
stessa, lo psicologo ha l’obbligo di fornire comunque, alla fine della
prova ovvero della raccolta dei dati, le informazioni dovute e di ottenere
l’autorizzazione all’uso dei dati raccolti. Per quanto concerne i soggetti
che, per età o per altri motivi, non sono in grado di esprimere
validamente il loro consenso, questo deve essere dato da chi ne ha la
potestà genitoriale o la tutela, e, altresì, dai soggetti stessi, ove
siano in grado di comprendere la natura della collaborazione
richiesta. Deve
essere tutelato, in ogni caso, il diritto dei soggetti alla riservatezza,
alla non riconoscibilità ed all’anonimato. Articolo 10 Quando
le attività professionali hanno ad oggetto il comportamento degli animali,
lo psicologo si impegna a rispettarne la natura ed a evitare loro
sofferenze. Articolo 11 Lo
psicologo è strettamente tenuto al segreto professionale. Pertanto non
rivela notizie,fatti o informazioni apprese in ragione del suo rapporto
professionale, né informa circa le prestazioni professionali effettuate o
programmate, a meno che non ricorrano le ipotesi previste dagli articoli
seguenti. Articolo 12 Lo
psicologo si astiene dal rendere testimonianza su fatti di cui è venuto a
conoscenza in ragione del suo rapporto
professionale. Lo
psicologo può derogare all’obbligo di mantenere il segreto professionale,
anche in caso di testimonianza, esclusivamente in presenza di valido e
dimostrabile consenso del destinatario della sua prestazione. Valuta,
comunque, l’opportunità di fare uso ditale consenso, considerando
preminente la tutela psicologica dello
stesso. Articolo 13 Nel
caso di obbligo di referto o di obbligo di denuncia, lo psicologo limita
allo stretto necessario il riferimento di quanto appreso in ragione del
proprio rapporto professionale,ai fini della tutela psicologica del
soggetto. Negli
altri casi, valuta con attenzione la necessità di derogare totalmente o
parzialmente alla propria doverosa riservatezza, qualora si prospettino
gravi pericoli perla vita o per la salute psicofisica del soggetto e/o di
terzi. Articolo 14 Lo
psicologo, nel caso di intervento su o attraverso gruppi, è tenuto ad in
informare,nella fase iniziale, circa le regole che governano tale
intervento. È
tenuto altresì ad impegnare, quando necessario, i componenti del gruppo al
rispetto del diritto di ciascuno alla
riservatezza. Articolo 15 Nel
caso di collaborazione con altri soggetti parimenti tenuti al segreto
professionale,lo psicologo può condividere soltanto le informazioni
strettamente necessarie in relazione al tipo di
collaborazione. Articolo 16 Lo
psicologo redige le comunicazioni scientifiche, ancorché indirizzate ad un
pubblico diprofessionisti tenuti al segreto professionale, in modo da
salvaguardare in ogni caso l’anonimato del destinatario della
prestazione. Articolo 17 La
segretezza delle comunicazioni deve essere protetta anche attraverso la
custodia e il controllo di appunti, note, scritti o registrazioni di
qualsiasi genere e sotto qualsiasi forma, che riguardino il rapporto
professionale. Tale
documentazione deve essere conservata per almeno i cinque anni successivi
alla conclusione del rapporto professionale, fatto salvo quanto previsto
da norme specifiche. Lo
psicologo deve provvedere perché, in caso di sua morte o di suo
impedimento, tale protezione sia affidata ad un collega ovvero all’Ordine
professionale. Lo
psicologo che collabora alla costituzione ed all’uso di sistemi di
documentazione si adopera per la realizzazione di garanzie di tutela dei
soggetti interessati. Articolo 18 In ogni
contesto professionale lo psicologo deve adoperarsi affinché sia il più
possibile rispettata la libertà di scelta, da parte del cliente e/o del
paziente, del professionista cui rivolgersi. Articolo 19 Lo
psicologo che presta la sua opera professionale in contesti di selezione e
valutazione è tenuto a rispettare esclusivamente i criteri della specifica
competenza, qualificazione o preparazione, e non avalla decisioni
contrarie a tali principi. Articolo 20 Nella
sua attività di docenza, di didattica e di formazione lo psicologo stimola
negli studenti, allievi e tirocinanti l’interesse per i principi
deontologici, anche ispirando ad essi la propria condotta
professionale. Articolo 21 Lo
psicologo, a salvaguardia dell’utenza e della professione, è tenuto a non
insegnare l’uso di strumenti conoscitivi e di intervento riservati alla
professione di psicologo, a soggetti estranei alla professione stessa,
anche qualora insegni a tali soggetti discipline
psicologiche. È fatto
salvo l’insegnamento agli studenti del corso di laurea in psicologia, ai
tirocinanti, ed agli specializzandi in materie
psicologiche. Capo II - Rapporti con l’utenza e con la
committenza Articolo 22 Lo
psicologo adotta condotte non lesive per le persone di cui si occupa
professionalmente,e non utilizza il proprio ruolo ed i propri strumenti
professionali per assicurare a sè o ad altri indebiti
vantaggi. Articolo 23 Lo
psicologo pattuisce nella fase iniziale del rapporto quanto attiene al
compenso professionale. In
ambito clinico tale compenso non può essere condizionato all’esito o ai
risultati dell’intervento professionale; in tutti gli ambiti lo psicologo
è tenuto al rispetto delle tariffe ordinistiche, minime e
massime. Articolo 24 Lo
psicologo, nella fase iniziale del rapporto professionale, fornisce
all’individuo,al gruppo, all’istituzione o alla comunità, siano essi
utenti o committenti,informazioni adeguate e comprensibili circa le sue
prestazioni, le finalità e le modalità delle stesse, nonché circa il grado
e i limiti giuridici della riservatezza. Pertanto, opera in modo che chi ne ha diritto possa esprimere un
consenso informato. Se la
prestazione professionale ha carattere di continuità nel tempo, dovrà
esserne indicata, ove possibile, la prevedibile
durata. Articolo 25 Lo
psicologo non usa impropriamente gli strumenti di diagnosi e di
valutazione di cui dispone. Nel
caso di interventi commissionati da terzi, informa i soggetti circa la
natura del suo intervento professionale, e non utilizza, se non nei limiti
del mandato ricevuto, le notizie apprese che possano recare ad essi
pregiudizio. Nella
comunicazione dei risultati dei propri interventi diagnostici e
valutativi, lo psicologo è tenuto a regolare tale comunicazione anche in
relazione alla tutela psicologica dei
soggetti. Articolo 26 Lo
psicologo si astiene dall’intraprendere o dal proseguire qualsiasi
attività professionale ove propri problemi o conflitti personali,
interferendo con l’efficacia delle sue prestazioni, le rendano inadeguate
o dannose alle persone cui sono rivolte. Lo
psicologo evita, inoltre, di assumere ruoli professionali e di compiere
interventi nei confronti dell’utenza, anche su richiesta dell’Autorità
Giudiziaria, qualora la natura di precedenti rapporti possa comprometterne
la credibilità e l’efficacia. Articolo 27 Lo
psicologo valuta ed eventualmente propone l’interruzione del rapporto
terapeutico quando constata che il paziente non trae alcun beneficio dalla
cura e non è ragionevolmente prevedibile che ne trarrà dal proseguimento
della cura stessa. Se
richiesto, fornisce al paziente le informazioni necessarie a ricercare
altri e più adatti interventi. Articolo 28 Lo
psicologo evita commistioni tra il ruolo professionale e vita privata che
possano interferire con l’attività professionale o comunque arrecare
nocumento all’immagine sociale della
professione. Costituisce grave violazione deontologica effettuare interventi
diagnostici, di sostegno psicologico o di psicoterapia rivolti a persone
con le quali ha intrattenuto o intrattiene relazioni significative di
natura personale, in particolare di natura affettivo-sentimentale e/o
sessuale. Parimenti costituisce grave violazione deontologica instaurare
le suddette relazioni nel corso del rapporto
professionale. Allo
psicologo è vietata qualsiasi attività che, in ragione del rapporto
professionale,possa produrre per lui indebiti vantaggi diretti o indiretti
di carattere patrimoniale o non patrimoniale, ad esclusione del compenso
pattuito. Lo
psicologo non sfrutta la posizione professionale che assume nei confronti
di colleghi in supervisione e di tirocinanti, per fini estranei al
rapporto professionale. Articolo 29 Lo
psicologo può subordinare il proprio intervento alla condizione che il
paziente si serva di determinati presidi, istituti o luoghi di cura
soltanto per fondati motivi di natura
scientifico-professionale. Articolo 30 Nell’esercizio della sua professione allo psicologo è vietata
qualsiasi forma di compenso che non costituisca il corrispettivo di
prestazioni professionali. Articolo 31 Le
prestazioni professionali a persone minorenni o interdette sono,
generalmente,subordinate al consenso di chi esercita sulle medesime la
potestà genitoriale o la tutela. Lo
psicologo che, in assenza del consenso di cui al precedente comma,
giudichi necessario l’intervento professionale nonché l’assoluta
riservatezza dello stesso, è tenuto ad informare l’Autorità Tutoria
dell’instaurarsi della relazione
professionale. Sono
fatti salvi i casi in cui tali prestazioni avvengano su ordine
dell’autorità legalmente competente o in strutture legislativamente
preposte. Articolo 32 Quando
lo psicologo acconsente a fornire una prestazione professionale su
richiesta di un committente diverso dal destinatario della prestazione
stessa, è tenuto a chiarire con le parti in causa la natura e le finalità
dell’intervento. Capo
III - Rapporti con i colleghi Articolo 33 I
rapporti fra gli psicologi devono ispirarsi al principio del rispetto
reciproco, della lealtà e della colleganza. Lo
psicologo appoggia e sostiene i Colleghi che, nell’ambito della propria
attività, quale che sia la natura del loro rapporto di lavoro e la loro
posizione gerarchica, vedano compromessa la loro autonomia ed il rispetto
delle norme deontologiche. Articolo 34 Lo
psicologo si impegna a contribuire allo sviluppo delle discipline
psicologiche e a comunicare i progressi delle sue conoscenze e delle sue
tecniche alla comunità professionale, anche al fine di favorirne la
diffusione per scopi di benessere umano e
sociale. Articolo 35 Nel
presentare i risultati delle proprie ricerche, lo psicologo è tenuto ad
indicare la fonte degli altrui contributi. Articolo 36 Lo
psicologo si astiene dal dare pubblicamente su colleghi giudizi negativi
relativi alla loro formazione, alla loro competenza ed ai risultati
conseguiti a seguito di interventi professionali, o comunque giudizi
lesivi del loro decoro e della loro reputazione
professionale. Costituisce aggravante il fatto che tali giudizi negativi siano
volti a sottrarre clientela ai colleghi. Qualora ravvisi casi di scorretta
condotta professionale che possano tradursi in danno per gli utenti o per
il decoro della professione, lo psicologo è tenuto a darne tempestiva
comunicazione al Consiglio dell’Ordine
competente. Articolo 37 Lo
psicologo accetta il mandato professionale esclusivamente nei limiti delle
proprie competenze. Qualora
l’interesse del committente e/o del destinatario della prestazione
richieda il ricorso ad altre specifiche competenze, lo psicologo propone
la consulenza ovvero l’invio ad altro collega o ad altro
professionista. Articolo 38 Nell’esercizio della propria attività professionale e nelle
circostanze in cui rappresenta pubblicamente la professione a qualsiasi
titolo, lo psicologo è tenuto ad uniformare la propria condotta ai
principi del decoro e della dignità
professionale. Capo IV - Rapporti con la società Articolo 39 Lo
psicologo presenta in modo corretto ed accurato la propria formazione,
esperienza e competenza. Riconosce quale suo dovere quello di aiutare il
pubblico e gli utenti a sviluppare in modo libero e consapevole giudizi,
opinioni e scelte. Articolo 40 Indipendentemente dai limiti posti dalla vigente legislazione in
materia di pubblicità,lo psicologo non assume pubblicamente comportamenti
scorretti finalizzati al procacciamento della clientela. In ogni caso, la
pubblicità e l’informazione concernenti l’attività professionale devono
essere ispirate a criteri di decoro professionale, di serietà scientifica
e di tutela dell’immagine della professione. Capo V - Norme di
attuazione Articolo 41 È
istituito presso la “Commissione Deontologia” dell’Ordine degli psicologi
l’“Osservatorio permanente sul Codice Deontologico”, regolamentato con
apposito atto del Consiglio Nazionale dell’Ordine, con il compito di
raccogliere la giurisprudenza in materia deontologica dei Consigli
regionali e provinciali dell’Ordine e ogni altro materiale utile a
formulare eventuali proposte della Commissione al Consiglio Nazionale
dell’Ordine, anche ai fini della revisione periodica del Codice
Deontologico. Tale revisione si atterrà alle modalità previste dalla Legge
18 febbraio 1989, n. 56. Articolo 42 Il
presente Codice deontologico entra in vigore il trentesimo giorno
successivo alla proclamazione dei risultati del referendum di
approvazione, ai sensi dell’art. 28,comma 6, lettera c) della Legge 18
febbraio 1989, n. 56. |